21.39
I magistrati ordinari che non abbiano compiuto il 72mo anno di età al 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016 potranno essere trattenuti in servizio.
Lo stabilisce il decreto legge sui fallimenti e sul funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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